IN BREVE
Sottocosto e sottoprezzo sono due modalità di promozione molto diverse.
Il sottocosto prevede che il prezzo praticato per un prodotto/servizio dall’esercente al cliente sia inferiore a quello a cui l’ha acquistato presso il fornitore.
Il commerciante vende, quindi, un prodotto in perdita: per questo la pratica del sottocosto è rigidamente vincolata al regolamento del MISE per evitare abusi e scorrettezze.
Il sottoprezzo è invece un normale sconto, ossia il prezzo praticato al cliente è inferiore a quello normale di vendita.

La pratica del sottocosto è soggetta a norme ben precise.
Il sottocosto è una modalità di promozione commerciale che promette la vendita di un bene o un servizio ad un prezzo minore rispetto a quello a cui il rivenditore l’ha acquistato dal fornitore.
In pratica il sottocosto prevede che il venditore vada in perdita ad ogni vendita di prodotto in promozione: per questo motivo l’offerta è solitamente studiata e finalizzata ad ulteriori acquisti oppure a far conoscere il nome dell’esercizio commerciale.
Essendo il sottocosto una modalità molto aggressiva e al limite della concorrenza commerciale, viene rigidamente controllato e a chi lo pratica viene richiesto di attenersi a limiti e regolamenti esposti dal Ministero dello Sviluppo Economico.
Ad esempio non è possibile far durare il sottocosto per più di 10 giorni e non è possibile proporlo per più di 3 volte in un anno.

Il sottoprezzo è solo un altro modo di chiamare uno sconto.
Il sottoprezzo non è altro che un modo originale di definire un qualsiasi sconto.
Infatti sottoprezzo significa solo che il prezzo esposto è inferiore all’ipotetico prezzo di vendita, esattamente come per altre promozioni o saldi.
Anche il sottoprezzo, o sconto che dir si voglia, è soggetto a controlli per evitare frodi o scorrettezze: la principale autorità vigilante è l’AGCM.