In breve
Con il termine illecito si è soliti individuare un atto o un fatto contrario all’ordinamento giuridico.
L’illecito può essere di natura commissiva quando il comportamento viola una dovere negativo, vale a dire un obbligo a non fare qualcosa. Oppure l’illecito può essere di natura omissiva, se viola un obbligo a fare qualcosa.
Laddove venga confermato in seguito ad accertamenti dell’autorità competente la presenza di un illecito, il soggetto che lo ha commesso può andare incontro a sanzioni.
Tali sanzioni possono essere di natura amministrativa oppure di natura penale, a seconda del fatto che l’illecito commesso abbia o meno interessato la collettività.
Si parla infatti di illecito civile, sia di natura contrattuale che extracontrattuale, quando un soggetto viola una norma atta a tutelare un interesse privato. Quale sanzione di un illecito civile è solitamente prevista un’azione risarcitoria, che come finalità ultima ha il reintegro del danno subito da un soggetto.
Esistono anche gli illeciti amministrativi come fumare dove é vietato o le sanzioni previste dal codice della strada.
Nel caso in cui l’illecito riguardi la violazione di una norma a tutela dell’interesse pubblico si parla di illecito penale o reato.
Il reato prevede per chi lo commette una conseguente sanzione punitiva, appunto la pena.
Riepilogando possiamo dunque affermare che il reato sia una categoria specifica della nozione generale di illecito, e che esso riguardi quei comportamenti che, ledendo gli interessi posti a tutela della collettività, siano puniti attraverso una pena combinata al trasgressore.
Al contrario illeciti di natura privatistica sono invece sanzionati esclusivamente con un’ammenda o con un’azione risarcitoria nei confronti della parte lesa.