In breve
L’indagato è una persona sottoposta a indagine preliminare da parte del Pubblico Ministero in relazione a uno o più reati che viene iscritta nel registro delle notizie di reato (art. 335 del codice di procedura penale) anche detto registro degli indagati.
Il pubblico ministero può richiede per l’indagato il rinvio a giudizio se vengono raccolte delle prove convincenti e l’indagato diventa formalmente imputato. In pratica la pubblica accusa ha raccolto prove sufficienti contro l’indagato che viene dunque accusato e processato per il reato o per i reati contestati.
L’indagine è importante perché aiuta anche a stabilire l’eventuale estraneità ai fatti di una o più persone coinvolte nella medesima: il pubblico ministero “indaga” ossia iscrive nel registro molte persone anche ai fini di tutelare il diritto di ciascuno alla difesa: ecco perché l’iscrizione nel registro degli indagati non implica una condanna.
Infatti un indagato potrà “uscire” dal procedimento anche prima che si apra il processo vero e proprio, ad esempio attraverso una richiesta di archiviazione fatta dal PM al giudice in quanto la persona risulta chiaramente incolpevole o non punibile.
L’imputato è colui contro il quale viene richiesto il rinvio a giudizio dopo essere stato indagato per un’ipotesi di reato.
L’imputato ha quindi la possibilità di difendersi in aula procurandosi uno o due avvocati e affrontando il processo che dovrebbe determinare se è colpevole, quindi condannandolo, oppure se è innocente, scagionandolo con l’assoluzione.
Se viene riconosciuto il rischio di fuga dell’imputato, è possibile che venga richiesta la custodia cautelare al fine di garantirne la disponibilità durante tutto il processo.
Nonostante tutto è ancora importante distinguere che l’imputato non è ancora condannato e, anzi, può essere completamente o in parte assolto dal giudizio finale.