In breve
Il sistema giudiziario italiano ordinario (la Giustizia Amministrativa, quella Contabile e quella Militare hanno una struttura diversa) è articolato su tre gradi di giudizio (primo grado, appello e cassazione) e i magistrati hanno competenza specifica per materia (civile, penale, minorile) e per territorio (tribunale, distretto di corte d’appello, più la Suprema Corte di Cassazione, che è unica e con competenza nazionale).
Nel sistema penale i giudici si distinguono ulteriormente per competenza in relazione alla gravità del reato da giudicare: per quelli di più lieve entità essa appartiene al giudice monocratico (ossia vi è un giudice singolo a decidere) mentre per i fatti più gravi la competenza è della Corte di Assise (otto giudici: due giudici appartenenti alla Magistratura, sei giudici popolari estratti a sorte tra i cittadini italiani iscritti in un albo apposito).
La stessa distinzione si applica per il secondo grado di giudizio, ripartito tra la competenza della Corte di Appello e della Corte di Assise d’Appello.
Nei primi due gradi di giudizio i giudici sono chiamati a decidere nel merito delle controversie sulla base delle prove presentate dagli altri attori che intervengono nel processo (Pubblico Ministero e Avvocati delle parti).
L’ultimo grado di giudizio è di competenza della Suprema Corte di Cassazione che in Italia è unica, ha sede in Roma ed ha competenza per l’intero territorio nazionale.
Ad essa compete il giudizio di legittimità rispetto ai precedenti gradi e “assicura l’esatta osservanza e l’uniforme interpretazione della legge, l’unità del diritto oggettivo nazionale, il rispetto dei limiti delle diverse giurisdizioni; regola i conflitti di competenza e di attribuzioni ed adempie gli altri compiti ad essa conferiti dalla legge” (art. 65 del RD 30 gennaio 1941, n. 12).
Per l’Ordinamento italiano, il Pubblico Ministero, o abbreviato in PM, interviene sia nel processo penale che in quello civile.
L’ufficio del Pubblico Ministero è affidato al Procuratore della Repubblica (presso il Tribunale o la Corte di Appello; in Cassazione al Procuratore Generale); esso è coordinato dal Procuratore Capo che si avvale dell’opera dei Procuratori Aggiunti e dei Sostituti Procuratori.
Normalmente le Procure sono organizzate al loro interno con gruppi di lavoro specializzati (civile, minorile, reati finanziari, dei “colletti bianchi” e così via): i cosiddetti “pool”.
Tra i più famosi in Italia il “Pool Mani Pulite” che si è occupato della vicenda di tangenti degli anni novanta.
Il Pubblico Ministero è obbligato ad esercitare l’azione penale quando abbia notizia di un reato (può procedere “d’ufficio” quando previsto dalla legge, o a seguito di querela di parte): il PM conduce le indagini conseguenti disponendo della Polizia Giudiziaria per raccogliere le prove necessarie.
Al termine, il Pubblico Ministero chiede al Giudice di avviare il processo nel quale verranno presentate le prove. Sulla base di esse il Giudice deciderà se condannare o assolvere l’imputato.