In breve
Il termine giudice ha una doppia accezione: indica sia l’organo o l’istituzione che esercita la giurisdizione, sia la persona fisica titolare dell’organo o dell’ufficio pubblico; il giudice, quale persona fisica, è anche detto magistrato e, in certi ordinamenti si distingue in magistratura giudicante e magistratura requirente. Tuttavia, colui che esercita la funzione di iusdicere, cioè giudicare, ed è qualificabile come giudice in senso proprio è solo la magistrato giudicante. Nell’ordinamento italiano i giudici (che comprendono anche i magistrati) costituiscono uno dei tre poteri dello stato, il potere giudiziario; essi hanno dunque la potestà di applicare il diritto oggettivo, interpretandone le norme giuridiche, cioè le leggi, e applicandole concretamente nei vari casi, per risolvere le eventuali controversie tra parti diverse. Il procedimento attraverso il quale il giudice esercita la sua funzione è il processo. Si può divenire giudice solamente tramite un concorso pubblico; inoltre esso può essere un organo monocratico o collegiale. I giudici possono essere classificati in molteplici modi, in base alle loro funzioni:
– giudice amministrativo, composto dal Consiglio di Stato, dal T.A.R. (Tribunale Amministrativo Regionale) e dai giudici amministrativi speciali;
– giudice civile, per le contravvenzioni;
– giudice penale, per i reati;
– giudice di pace, giurisdizione in materia civile e penale di minore entità;
– giudice minorile, nell’ambito del Tribunale per i minorenni;
Poi vi sono anche il giudice di sorveglianza, del lavoro, delegato, onorario, tutelare, popolare, ordinario, speciale, straordinario ecc.
Un magistrato è il titolare di uno specifico ufficio pubblico; più nello specifico il termine si riferisce a funzionari investiti delle funzioni di giudice e, in certi ordinamenti, di pubblico ministero. Il suo compito è quello di far rispettare e applicare il diritto vigente dello Stato, attraverso la conduzione di un processo in tutte le sue fasi. I magistrati possono essere distinti in: onorari e togati. Per quanto riguarda la magistratura onoraria, si distinguono i seguenti profili:
– Giudice di pace, che si occupa di cause civili o penali meno gravi, in cui si applicano solo pene pecuniarie;
– GUP (Giudice dell’Udienza Preliminare), che decide sul rinvio a giudizio dell’imputato o sull’applicazione della pena;
Invece per la magistratura togata si possono trovare:
– PM (Pubblico Ministero) responsabile dell’esercizio dell’azione penale;
– GIP (Giudice per le Indagini Preliminari), per questa prima fase del processo.
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