In breve
Il concetto di domicilio fiscale viene esplicitato nell’articolo 58 del DPR 600/1973; l’articolo stabilisce che le persone fisiche residenti in Italia hanno il domicilio fiscale nel comune in cui risiedono, mentre le persone non residenti in Italia hanno il domicilio fiscale nel comune in cui si è prodotto il reddito o, se prodotto in più comuni, nel comune in cui si è realizzato il guadagno più elevato.
I cittadini italiani che risiedono all’estero hanno il domicilio fiscale nel comune italiano di ultima residenza.
I soggetti diversi dalle persone fisiche, invece, hanno il domicilio fiscale nel comune in cui si trova la loro sede legale o la sede amministrativa: in mancanza di queste nel comune in cui è localizzata la sede secondaria o una stabile organizzazione, oppure nel comune in cui esercitano la loro attività.
La differenza tra residenza e domicilio è specificata dall’articolo 43 del Codice Civile, il quale specifica che la residenza è “il luogo in cui la persona ha la dimora abituale“, quindi il luogo in cui la persona risiede abitualmente, mentre il domicilio è il luogo in cui la persona “ha stabilito la sede principale dei suoi affari e interessi“.
La residenza è quella anagrafica perché si riferisce al luogo in cui una persona vive abitualmente o perlomeno dove dovrebbe vivere abitualmente e può essere solo una.
La residenza è quella comunque valida ai fini fiscali (es. tasse regionali e comunali sul reddito) qualunque sia il domicilio.
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