In breve
La disdetta può essere definita come una comunicazione con cui una parte dichiara la sua volontà di non continuare un rapporto contrattuale alla scadenza prestabilita. La disdetta può essere regolamentata, sia da clausole del contratto in questione, sia da disposizioni di legge. Tale comunicazione dovrebbe configurarsi come un atto scritto e dovrebbe essere inviato tramite raccomandata con ricevuta di ritorno poiché, dal punto di vista legale, attesta l’avvenuta comunicazione al destinatario. Nella lettera di disdetta, che deve essere sottoscritta e datata,è importante indicare chiaramente tutti gli elementi relativi al contratto per consentire all’altra parte di comprendere al meglio.
Il recesso può essere definito come la manifestazione di volontà con cui una delle parti produce la rottura totale o parziale del rapporto giuridico di origine contrattuale. Si può parlare di recesso anche nel caso in cui uno dei contraenti, sulla base di una disposizione di legge o di una clausola contrattuale, dichiari di voler estinguere tutte le obbligazioni e gli effetti che ne derivano. Si ha quindi un recesso quando una parte, ricorrendone i presupposti, si scioglie dal contratto prima della scadenza. L’effetto immediato del recesso è dato dall’estinzione del contratto stesso, anche se possono incorrere modificazioni, integrazioni o ripristinazioni a quelli già prodotti dal contratto.