In breve
Con il termine denuncia si fa riferimento ad un atto con il quale chiunque abbia notizia di un reato perseguibile d’ufficio ne informi il pubblico ministero o un ufficiale di polizia giudiziaria, consentendo così alla Magistratura ed alle Forze di polizia di perseguire gli autori del reato stesso.
La denuncia può essere presentata da un privato cittadino (o dal suo avvocato), da pubblici ufficiali o da incaricati di pubblico servizi, negli uffici delle forze dell’ordine, questure, commissariati, Arma dei Carabinieri.
Essa non presenta scadenze ed è facoltativa, ad eccezione di alcuni casi previsti dal Codice Penale, in cui si rende obbligatoria:
– quando si viene a conoscenza di un reato contro lo Stato (attentati, terrorismo, spionaggio politico-militare, stragi);
– si riceve del denaro falso o si acquistano oggetti di dubbia origine;
– si rinvengano materiali esplosivi;
– si subisce un furto o smarrisce un’arma;
– si venga a conoscenza di imbrogli nelle competizioni sportive.
In seguito alla denuncia il pubblico ufficiale redige un verbale, che contiene informazioni a riguardo degli elementi essenziali del reato, come le generalità della persona offesa, il fatto storico, la data, il luogo, le persone coinvolte, le modalità della condotta, i mezzi usati ecc.
Il referto è di base un relazione scritta che attesta qualcosa, firmata da chi si prende la responsabilità di cosa vi è scritto sopra (esempio il referto di una partita di calcio).
Il referto medico viene rilasciato dal medico sullo stato clinico del paziente dopo un esame clinico o strumentale. In medicina legale, con il termine referto medico, si fa riferimento alla denuncia, fatta all’autorità giudiziaria, da parte del medico che nell’esercizio della professione viene a conoscenza di situazioni in cui si profila un’ipotesi di delitto perseguibile d’ufficio; il medico è obbligato a collaborare con l’amministrazione della giustizia nella scoperta dei reati, infatti l’omissione di referto è perseguita penalmente.
Il medico può essere esonerato da tale obbligo solamente nel caso in cui la denuncia esporrebbe il paziente a procedimento penale, al fine di garantire l’assistenza medica anche agli autori di reato.
Il referto è finalizzato dunque a perseguire l’autore del reato. Esso deve pervenire all’autorità giudiziaria entro 48 ore e può essere presentato agli ufficiali di Polizia Giudiziaria, all’Arma dei Carabinieri, alla Guardia di Finanza ecc.
Il verbale che viene redatto deve contenere:
– generalità della persona che ha richiesto assistenza o l’opera del medico;
– luogo e momento e circostanze dell’intervento;
– altre eventuali informazioni che possano servire per stabilire le circostanze, le cause del delitto e i mezzi con i quali è stato commesso, nonché le conseguenze derivanti.
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